Statuto
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Statuto “Confesercenti del Veneto Centrale” |
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TITOLO I ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE E FINALITÀ |
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Art. 1 Composizione e sede La Confesercenti d’area, Confederazione Italiana d’area Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi di Padova e Vicenza, in breve “Confesercenti del Veneto Centrale”, ha sede in Padova.
La Confesercenti d’area costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività. La Confesercenti di Area gode di a autonomia giuridica, economica, contabile, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dalla Confesercenti in quanto parte della Confederazione nazionale.
Il sistema Confesercenti d’area è articolato in: a) sedi territoriali di Padova e Vicenza; b) Federazioni di categoria, le quali si articolano territorialmente secondo le norme del presente Statuto e si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento di attuazione, per macroaree, nell’ambito dei diversi settori. c) Organizzazioni settoriali o tematiche, quali: – il Coordinamento dell’imprenditoria femminile ed il Coordinamento dei giovani imprenditori, costituiti secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione; – la Federazione dei Pensionati. La Confesercenti è un’Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro. Confesercenti considera come propri valori fondamentali la persona e le sue relazioni. Confesercenti persegue il rispetto dei principi democratici e liberali del nostro Paese e dell’Europa ed opera per lo sviluppo ed il benessere economico sociale dei propri iscritti.
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Art. 2 Scopi e attività La Confesercenti : – tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale; Al fine di attendere agli scopi suddetti: – promuove e sostiene l’attività sindacale delle categorie rappresentate; – assicura, in accordo con le istanze territoriali e settoriali, la rappresentanza negli organismi pubblici; – firma i contratti e gli accordi di carattere confederale, d’intesa con le organizzazioni di categoria aderenti. – promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa; – sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale; – può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati; – promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali di interesse generale; – svolge attività editoriale e di informazione. – esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti. |
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Art. 3 Sistema Elettorale Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione dello Statuto. Possono partecipare all’elezione a Presidente d’Area, i candidati che siano stati proposti, da: 3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 35% dei soci; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 35% dei soci; o dai componenti dell’Assemblea Elettiva in rappresentanza del 35% dei soci.
Almeno tre mesi prima della scadenza naturale del mandato di Presidente, la Giunta nomina un Collegio dei Saggi, composto da 3 a 5 membri, con l’obiettivo di ricercare, attraverso la consultazione dei Soci/Organismi, un consenso più ampio possibile sulla scelta del Presidente e di riferire al Presidente della Commissione elettorale il risultato della propria attività e l’eventuale presenza di candidature. I rappresentanti delle federazioni di categoria svolgono una funzione consultiva sulle attività del Collegio dei Saggi. Il voto viene espresso, anche a mezzo di piattaforma digitale o di altri dispositivi informatici, da parte dei delegati/rappresentanti che devono essere designati dalle Organizzazioni Confesercenti ed essere in regola con il pagamento della quota associativa. Le modalità di svolgimento delle attività del Collegio dei Saggi e delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
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TITOLO II ASSOCIATI |
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Art. 4 Requisiti di ammissione Possono associarsi alla Confesercenti , gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti vi comprese le persone fisiche che non esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo , i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico ed il Modello organizzativo . Possono associarsi alla Confesercenti direttamente all’Organizzazione Nazionale tramite il web, la rete, i partners, le società di sistema e gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o tramite le sedi provinciali o mandamentali e di Area. I soci in regola con il pagamento della quota associativa come certificato dalla banca dati confederale, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all’accettazione da parte della Giunta, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione. In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativo, sono intrasmissibili. Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1 , le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti. L’ammissione alla Confederazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello presente, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto. Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti. Gli associati dell’organizzazione aderente, a seguito dell’ammissione della stessa e del pagamento della quota associativa , divengono associati della Confesercenti. Tutti gli associati devono rispettare lo statuto ed il codice etico della Confederazione. |
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Art. 5 Tessera annuale La Confesercenti Nazionale emette una tessera annuale digitale per ogni proprio associato. |
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Art. 6 Doveri dell’Associato L’Associato deve: – partecipare attivamente alla vita della Confederazione; – rispettare le norme statutarie e il Codice etico ed il Modello organizzativo ; – operare per la tutela ed il rafforzamento dell’immagine della Confederazione; – versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari. |
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Art. 7 Perdita della qualità di Associato La qualità di Associato cessa:
In nessun caso l’ associato cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate. |
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Art. 8 Disposizioni disciplinari L’associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell’associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo. A tal fine, precise norme procedurali devono essere dettate dal regolamento di attuazione. Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta . Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia della Confesercenti del Veneto Centrale e, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale. In attesa del giudizio disciplinare, l’organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di associato per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare. |
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TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE DI AREA |
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Art. 9 Organi e durata Sono organi della Confesercenti d’area: a) l’Assemblea ; b) la Presidenza ; c) la Giunta ; d) il Presidente; e) I Vice Presidenti f) il Direttore Generale; g) il Collegio dei Revisori dei Conti; h) il Collegio di Garanzia; Le cariche relative ai punti b),c); d); e); g); h), hanno la durata di quattro anni. Art. 10 Assemblea d’area L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Confesercenti del Veneto Centrale. L’Assemblea è costituita : dal Presidente, dal Vice Presidente vicario, dai Vice Presidenti, dal Direttore, da eventuali vice Direttori, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale. . Fanno, inoltre, parte dell’Assemblea: i Presidenti , i vice presidenti e i Coordinatori delle Federazioni provinciali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse. Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto , decade automaticamente da tale carica. L’Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell’Organizzazione di provenienza. L’Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza. In ogni caso l’Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori. Entro il termine e con le modalità fissate dal regolamento di attuazione dello Statuto , le Organizzazioni designanti, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, relativa al numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, provvedono a trasmettere all’Organizzazione i nominativi dei propri rappresentanti . L’Assemblea : – fissa le direttive per l’attuazione della politica associativa; – approva le modifiche dello Statuto – approva e modifica il Codice etico ed il Modello organizzativo; – valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l’operato degli organi; – decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente . L’Assemblea è convocata dal Presidente ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia . Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge. |
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Art. 11 Assemblea in sede elettiva Alla scadenza di ogni quadriennio è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva. E’ costituita dai rappresentanti degli associati operanti nelle sedi territoriali, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto della Confesercenti. L’assemblea in sede elettiva: – elegge il Presidente; – elegge la Presidenza; – esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti; – legge il Collegio dei Revisori di Conti e il collegio di Garanzia; – delibera lo scioglimento della Confesercenti d’Area con i 4/5 dei componenti dell’Assemblea. In ogni caso le Assemblee devono essere sempre composte, almeno nella misura del 70%, da operatori. Le delibere Assembleari dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Assemblea elettiva territoriale |
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Art. 12 Presidenza d’area La Presidenza è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall’Assemblea. Viene eletta dall’ Assemblea in fase elettiva su proposta del Presidente a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie. La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento. Nell’ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia. La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori. Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’Organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza stessa , decade automaticamente da tale carica. La Presidenza sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione della struttura di provenienza. Le delibere della Presidenza dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza. |
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Art. 13 Funzioni della Presidenza La Presidenza d’area:
– delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione, quali l’acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultra novennali e la costituzione e la partecipazione a Società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
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Art.14 Giunta d’area La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti. La Giunta viene eletta dalla Presidenza d’Area su proposta del Presidente con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. E’ composta dal Presidente d’area, dal Direttore Generale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali vice Direttori e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente d’area, con le modalità indicate nel Regolamento. La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere della Giunta d’area dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta |
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Art. 15 Funzioni della Giunta d’area La Giunta :
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Art. 16 Presidente d’area Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell’Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell’associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, la Presidenza e la Giunta . Viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti; – il voto è a scrutinio segreto; – in caso di candidato unico, il voto è palese. Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Generale. |
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Art. 17 Vice Presidente Vicario Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Associazione . Viene eletto dalla Presidenza, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente. Al vice presidenti potranno essere conferiti, da parte della Presidenza di area, poteri di rappresentanza negli ambiti territoriali. |
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Art. 18 Direttore Generale Il Direttore Generale della Confesercenti viene nominato, su proposta del Presidente, dalla Presidenza. Il Direttore Generale:
Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo
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Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti d’area Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri – soci o non soci – effettivi, più 3 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Viene eletto dall’Assemblea , a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso ed in modo unitario I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente. La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente d’area, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’adeguatezza dell’assetto contabile adottato dalla Confesercenti e sul suo concreto funzionamento. Di concerto con la Giunta Provinciale, procede agli accertamenti ed assume i provvedimenti opportuni come previsto dal Codice Etico e dal Modello organizzativo . I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo. |
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Art. 20 Collegio di Garanzia d’area Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti – soci o non soci – ed è eletto dalla Assemblea Elettiva. Viene eletto dall’Assemblea , a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso ed in modo unitario I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino al rinnovo della Assemblea Elettiva e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente. La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente d’area, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale. Il Collegio:
Il Collegio di Garanzia, entro 30 giorni dalla sua costituzione, sottopone all’approvazione della Presidenza un regolamento relativo allo svolgimento della propria attività. |
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TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE |
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Art. 21 Requisiti minimi delle strutture Le Confesercenti Provinciali, quali strutture territoriali di primo livello, accorpate nella Confesercenti di Area hanno funzioni di rappresentanza politico-sindacale sul territorio di loro competenza , in particolar modo per ciò che concerne la partecipazione agli organismi pubblici. Le Confesercenti provinciali devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
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Art. 22 Organizzazioni minori non autorizzate Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni provinciali, comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza d’area , si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime. Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni provinciali, comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto. |
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TITOLO V ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E PERIFERICA DI CATEGORIA |
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Art. 23 Organizzazione e compiti Gli associati alla Confesercenti d’area si organizzano sindacalmente per categorie così come previsto dallo Statuto di Confesercenti nazionale. Le Federazioni di categoria si articolano territorialmente in Federazioni provinciali di categoria, nell’ambito della struttura confederale e si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento, per macro aree, nell’ambito dei diversi settori. Eleggono i rispettivi Presidenti coinvolgendo l’Organizzazione confederale. Le Federazioni effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione . Ciascuna Federazione si riferisce allo Statuto Nazionale di riferimento i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto. Le Federazioni provinciali hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale. L’assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell’autorizzazione dei responsabili delle Organizzazioni territoriali del livello corrispondente all’articolazione della Federazione. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria. Organi di ciascuna Federazione di categoria sono: a) l’Assemblea; b) la Presidenza; c) il Presidente;
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TITOLO VII CARICHE ED INCOMPATIBILITA’ |
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Art. 25 Principi e Regole I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo. I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza di Area. |
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Art. 26 Incompatibilità Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti del Veneto Centrale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici. L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, la decadenza dalle cariche ricoperte nella Confederazione. L’iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti. Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina. |
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Art. 27 Presidenza onoraria La Presidenza di Area, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari . Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori dell’organo dal quale gli è stata conferita la presidenza onoraria. |
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TITOLO VIII PATRIMONIO |
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Art. 28 Quote La Confesercenti d’area è tenuta a versare alla Confesercenti Nazionale la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto. Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere delle Confesercenti recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti. L’entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza Nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti. Entro il termine stabilito dalla Giunta nazionale, in ciascun anno, le Confesercenti devono inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell’esercizio finanziario precedente. |
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Art. 29 Verifiche di bilancio In ciascun anno, nei termini indicati da Confesercenti nazionale , la Confesercenti d’area deve inviare alla Confesercenti Regionale e Nazionale copia del proprio rendiconto consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla Giunta Nazionale . Deve altresì trasmettere , in ciascun anno, alla Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio preventivo, sempre nei tempi e secondo lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale. |
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Art. 30 Fondo comune Il fondo comune della Confesercenti d’area è costituito: a) dalle quote contributive dei soci; b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo; d) dagli avanzi di gestione. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune. In caso di scioglimento dell’Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall’Assemblea d’area, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. I patrimoni eventualmente nella disponibilità delle Confesercenti provinciali confluite nella presente Confesercenti d’area, sono acquisiti nel Fondo Comune della Confesercenti d’area. |
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Art. 31 Entrata in vigore Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione. Sono abrogati i precedenti Statuti della Confesercenti di Area. Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della Confesercenti d’area nelle forme di legge |


