DECRETO SOSTEGNI: FONDO PERDUTO A CHI SPETTA

La disposizione introduce un contributo a fondo perduto (c.d. “sostegno”) in favore dei soggetti economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
I nostri uffici fiscali stanno procedendo con i conteggi per tutti i soci a cui teniamo la contabilità per verificare chi possiede i requisiti per fare domanda.
Le domane saranno inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA.

1. I soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni €
2. ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha registrato la riduzione richiesta ed è specificato che per tali soggetti ai fini della media rilevano i mesi successivi a quelli di attivazione.

CHI NON PUÒ FARE RICHIESTA.

Soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021;
Soggetti che attivano la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
gli Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

MECCANISMO DI CALCOLO E AMMONTARE.

Il contribuito, introdotto dal D.L. Sostegni, è determinato applicando una delle percentuali sotto riportate, previste per fasce di ricavi e compensi, allo scostamento di fatturato registrato:

  • 60% qualora i ricavi e i compensi del 2019 non siano superiori a 100.000 euro;
  • 50% qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40% qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 30% qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • 20% qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro (quest’ultimo valore costituisce il limite massimo di ricavi generati nel 2019 per l’accesso al beneficio).

ATTENZIONE. È abbandonato il meccanismo di calcolo che aveva come criterio di riferimento l’andamento cromatico delle regioni e l’elenco dei codici ATECO.

MINIMI E MASSIMI.

Per tutti i soggetti (compresi quelli che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020), l’importo minimo del contributo riconosciuto ammonta ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
L’importo massimo del sostegno non può comunque essere superiore ad € 150.000;
Il contributo, a scelta irrevocabile del beneficiario, può essere riconosciuto come erogazione diretta o sotto forma di credito d’imposta.