Decreto riaperture-bis in gazzetta ufficiale. Cosa cambia per ristorazione e commercio

Il decreto, in vigore dalla data della sua pubblicazione, stabilisce che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal medesimo provvedimento, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fermo restando, per quanto non modificato dal nuovo decreto-legge, ciò che prevede il DL n. 52 (c.d. “decreto riaperture”).

Queste le novità, in particolare per quanto riguarda il “timing” delle riaperture:
Art. 1. Limiti orari agli spostamenti
✓ Dal 18 maggio e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto “coprifuoco”) hanno inizio alle ore 23:00, e non più alle 22:00, e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
✓ Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
✓ Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui sopra per eventi di particolare rilevanza.
✓ Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
✓ Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

 

Art. 2. Attivita’ dei servizi di ristorazione
✓ Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui sopra, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Viene dunque superata la disposizione di cui all’art. 4 del DL n. 52, laddove si prevedeva che dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sarebbero state consentite anche al chiuso, (ma solo) con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
Le attività saranno consentite senza limitazione anche per il servizio al banco ed anche oltre le 18:00, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti come previsti dall’art. 1.

Art. 3. Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
✓ Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati e aggiornati come sopra.

Viene superato il divieto, che perdurava fin dal 3 novembre 2020, di esercitare nei giorni festivi e prefestivi attività commerciale all’interno dei mercati (al chiuso) e di centri commerciali e strutture assimilabili, tranne per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie: tutte le attività esercitate all’interno delle predette strutture dal 22 maggio saranno nuovamente consentite.