SIAE e SCF facciamo chiarezza
In Italia, per diffondere legalmente musica nelle attività commerciali, nei pubblici esercizi, nelle attività ricettive e in qualunque pubblica utilizzazione, si fa riferimento alla legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), che richiede il pagamento di due compensi distinti che tutelano due diritti autonomi, entrambi giuridicamente riconosciuti:
1. DIRITTO D’AUTORE: È il diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, intesa in senso astratto, così come immaginata e composta (la partitura musicale e/o il testo letterario). Spetta all’autore e all’editore e viene tutelato da SIAE e da altri organismi di gestione collettiva (Soundreef), cui aderiscono autori ed editori, che raccolgono i compensi economici destinati ai titolari del diritto.
2. DIRITTO CONNESSO: È il diritto di sfruttamento economico dell’opera registrata su supporto fisico o digitale (interpretazione eseguita dall’artista grazie all’investimento e all’organizzazione imprenditoriale di un produttore). Spetta all’artista e al produttore fonografico e viene tutelato da alcune società di gestione collettiva cui aderiscono i produttori discografici e gli artisti. Il punto di riferimento in Italia per i produttori è SCF (che rappresenta più del 90% del repertorio nazionale), per gli artisti è Nuovo IMAIE. In entrambi i casi incassa comunque SIAE, sulla base di apposito mandato (dal 2026 anche per gli esercizi commerciali).
Pertanto, per rispondere correttamente alla domanda, l’obbligo di pagare i diritti incorre per tutte le attività che diffondono in pubblico musica d’ambiente con Radio, Tv o altri mezzi tecnologici e, poiché i diritti connessi spettanti a produttori discografici e artisti sono autonomi e distinti rispetto a quelli rappresentati da SIAE, per poter diffondere musica registrata nel pieno rispetto della normativa vigente è necessario corrispondere oltre ai compensi per diritto d’autore anche i diritti connessi a SCF.
Infine, per quanto riguarda la SIAE vi confermo che sono sempre in essere gli accordi stipulati da Confesercenti e rinnovati per il triennio 2025-2027, e quindi gli uffici territoriali SIAE devono applicare la scontistica prevista per i nostri soci che comprovino l’appartenenza all’associazione.












