Green Pass: le novità introdotte in sede di conversione del DL n. 127/2021

La Legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 127/2021, ha introdotto alcune novità rilevanti, volte a facilitare i datori di lavoro nella verifica della certificazione verde COVID-19 dei propri lavoratori.

In particolare, la suddetta legge prevede che:

  • I lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
  • La verifica della certificazione verde COVID-19 dei lavoratori in somministrazione compete all’utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni vigenti.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi – per aver comunicato di non possedere la certificazione verde COVID-19 o esserne stati privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro – può essere rinnovato anche più volte (non più solo una volta) fino al 31 dicembre 2021. Questo, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
  • Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal DL n. 52/2021. In tali ipotesi, però, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro, come già chiarito in precedenza dal Governo in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale. Pertanto, qualora il Green pass di un lavoratore scada durante l’orario di lavoro, questo non dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro.