Novità su congedi parentali, anche per gli autonomi, e modifiche in materia di conciliazione vita-lavoro

E’ in vigore dal 13 agosto il Decreto legislativo del 30 giugno 2022 numero 105 con una serie di novità in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Cosa cambia?

  1. viene modificata la disciplina in materia di permessi retribuiti (Art. 33 L. 104/1992)
  2. congedo straordinario (Art. 42 D.Lgs. 151/2001)
  3. congedo parentale (Art. 32 D.Lgs. 151/2001)

Legge 104: permessi retribuiti

In materia di permessi retribuiti in favore dei familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità si apporta l’importante modifica che riguarda la scomparsa del sistema del cosiddetto “referente unico”, in base al quale (eccezion fatta per i genitori) non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”.

Legge 104: congedo straordinario

Cambia anche l’impianto del congedo straordinario biennale, riconosciuto in favore dei familiari di persona con handicap grave.

Si introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1 comma 36” della Legge 20 maggio 2016 numero 76, tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo in parola.

Inoltre da ora si ammette il diritto al congedo “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta” di assentarsi, a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.

 

Congedo parentale

Congedo parentale lavoro dipendente

La nuova articolazione dei congedi parentali indennizzabili prevede che:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Congedo parentale Gestione separata

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Congedo parentale autonomi

I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.