Obbligo di integrazione tra registratore di cassa telematico e Pos. Cosa cambia dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 74, della legge n. 207/2024, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici dovrà essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015.
Questo cambiamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 è finalizzato a rafforzare la tracciabilità degli incassi ed è considerato uno strumento nella lotta all’evasione fiscale, succede spesso infatti che, volontariamente o per errore, si dimentica di emettere lo scontrino incassato tramite POS.
La funzione del pagamento con moneta elettronica (POS) dovrà essere dunque integrata dal 1° gennaio 2026 con la funzione di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (registratore di cassa) da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del dPR n. 633/72, e dunque:
CHI È INTERESSATO
– per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
– per le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
– per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
– per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
– per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
– per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 dello stesso dPR n. 633/72;
– per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
– per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
COME CI SI ADEGUA
il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici sarà di tipo “logico”, evitando così costi di adeguamento hardware derivanti da un collegamento fisico.
Il collegamento potrà essere effettuato in pochi passaggi tramite il servizio web “Gestisci Collegamenti”, disponibile nella sezione “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema mostrerà automaticamente gli strumenti di pagamento associati alla posizione del contribuente, sulla base dei dati trasmessi dagli operatori finanziari. L’accesso al servizio sarà possibile tramite SPID, CIE, CNS o credenziali rilasciate dall’Agenzia, oppure per mezzo di un delegato.
SANZIONI
Nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici si applicherà la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000, come previsto dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 471/97.
Inoltre, sarà disposta, ai sensi del successivo art. 12, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, la sospensione da due a sei mesi.










